Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Il Consiglio di Stato ha fissato per domenica 6 aprile 2025, la data delle elezioni patriziali per il periodo 2025-2029.
I risultati dell'elezione combattuta, con l'elenco dei subentranti, sono pubblicati all'albo per cura del presidente dell'Ufficio elettorale.
Le elezioni patriziali si svolgono con il sistema della maggioranza relativa.
L'Ufficio elettorale tiene un verbale da cui devono risultare:
Il verbale dell'Ufficio elettorale principale include anche:
I risultati dell’elezione sono pubblicati all’albo patriziale, indicando il numero degli iscritti in catalogo, dei votanti, delle schede bianche, nulle e valide e dei voti conseguiti dai candidati.
Elezione tacita (Presidente, membri e supplenti)
Il Presidente dell’ufficio patriziale invia il Verbale al Giudice di Pace affinché questi rilascia:
Elezione combattuta (Presidente, membri e supplenti)
Il Presidente dell’ufficio elettorale principale proclama gli eletti e rilascia le relative credenziali (art. 29 LEIPatr). Per quanto concerne la dichiarazione di fedeltà, essa avviene a cura del Giudice di pace in base all’art. 38 REDP applicato per analogia.
Elezione tacita (membri del Consiglio patriziale)
La proclamazione degli eletti, le credenziali e la dichiarazione di fedeltà avviene a cura del Presidente dell’ufficio patriziale nella seduta costitutiva.
Elezione combattuta (membri del Consiglio patriziale)
La proclamazione degli eletti avviene per il tramite del Presidente dell’ufficio elettorale principale (art. 29 cpv 1 LEIPatr), le credenziali e la dichiarazione di fedeltà agli eletti avviene per il tramite del Presidente dell’ufficio patriziale nella seduta costitutiva.
Il verbale è firmato dell'Ufficio elettorale; esso è consegnato in copia all'Ufficio patriziale e al Giudice di pace per la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte degli eletti.
Il verbale l'elenco degli eletti e dei subentranti è pubblicato all'albo patriziale a cura del presidente dell'Ufficio elettorale.
Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.
Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di 5'000 franchi all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Se nei termini stabiliti per le elezioni non venisse depositata alcuna proposta di candiati, oppure sono depositate proposte con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, l'Ufficio patriziale ne fa immediata notifica alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Bellinzona, che fissa la nuova data dell'elezione e il termine di presenazione delle nuove candidature.
Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.
Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare non ha luogo.
È possibile che nollo stesso Patriziato l'elezione per il presidente avvenga in forma tacita e che quella dei membri e dei supplenti dell'Ufficio patriziale o del Consiglio patriziale in forma combattuta.
Dell'elezione in forma tacita si dà avviso all'albo patriziale pubblicando il nome dei candidati il giorno di martedì 2 febbraio 2021,non appena le proposte sono definitive.
L'Ufficio patriziale provvederà a revocare la convocazione dell'assemblea patriziale, pubblicando la corrispondente risoluzione all'albo.
Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi:
Le dimissioni per i motivi a) e b) sono da inoltrare all'ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo c) sono decise dall'Ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.
Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato che, nelle elezioni generali, ha ottenuto il maggior numero di voto secondo l'elenco dei subentranti.
In caso di vacanza della carica di presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dall'Ufficio patriziale.
All'atto della proclamazione dei risultati è fissato un termine di quindici giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile per esercitare il diritto d'opzione.
Se l'eletto opta, si presume abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione; in caso di elezione alla carica di presidente, membro o supplente dell'Ufficio e contemporaneamente di membro del consiglio patriziale, si presume che egli rinunci alla seconda.
In caso di elezione alla carica di presidente e contemporaneamente a quella di membro o supplente, si presume che egli rinunci alle seconde.
Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.
Se risultano eletti due o più candidati alle diverse cariche in grado di parentela incompatibile secondo (l'art. 84 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 recita: "Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore") è proclamato eletto il candidato alla carica principale.
In caso di parità di carica si proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti l'elezione è determinata per sorteggio.
Se l'incompatibilità di parentela sorge in seguito a un'elezione complementare, la priorità spetta a chi è gia in carica.
I ricorsi contro gli atti preparatori e i risultati delle elezioni sono decisi dal Tribunale cantonale amministrativo a seguito di un ricorso da interporre entro tre giorni nel primo caso e entro quindici giorni nel secondo caso.
Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.