Sanzioni disciplinari
(art. 167 LEDP)
Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5’000.-- ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della LEDP e delle relative norme di applicazione.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di fr. 1’000.-- dal Consiglio di Stato.