Chiusura delle operazioni di voto
(art. 46 LEDP)
Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto i membri dell’ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell’elenco dei votanti con le schede rinvenute nell’urna.
L'attività degli uffici elettorali cessa con la firma del verbale dei risultati ed a trasmissione ultimata dei risultati del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale alla Cancelleria dello Stato.