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Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

(art. 28 LEDP; 21 RALEDP)

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte, le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell’Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il plico delle schede deve essere depositato in luogo sicuro sino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale e analogamente si procede nel caso di voto anticipato.