Dimissioni, elezione in difetto di subentranti, elezione tacita
(art. 45, 54, 55, 56 LDP)
Dimissioni
In caso di dimissioni di un Consigliere agli Stati viene indetta una nuova elezione.
Il Consigliere nazionale che si dimette è sostituito dal primo subentrante della stessa lista.
Elezione in difetto di subentranti
Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista (art. 24 cpv. 1) o la direzione del partito cantonale (art. 24 cpv. 3) che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura.
Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione.
Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede ad un’elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, si applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.
Elezione tacita
Consiglio degli Stati
In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.
Consiglio nazionale
Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.
Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede ad un'elezione complementare giusta l’articolo 56 capoverso 3.