Opzione della carica
(art. 113 LEDP; art. 18 LDP)
Consiglio degli Stati
L’ufficio che procede alla proclamazione fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il loro diritto di opzione. Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione. Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione. L’eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall’elenco dei subentranti.
Consiglio nazionale
Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un’incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale (art. 144 Cost.) devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.