Obbligatorietà della carica
(art. 168 LEDP)
Consiglio degli Stati
Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati. Il Consiglio di Stato può infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5’000.-- all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.