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Domande frequenti obblighi fuori servizio in generale (tiro obbligatorio, notificazioni, tassa militare...)

Obblighi fuori servizio (tiro obbligatorio, notificazioni,...)

La stampa e la spedizione dei formulari per l'assolvimento del tiro obbligatorio avviene in blocco da parte delle autorità federali durante il mese di febbraio. In caso di mancata ricezione o smarrimento non è possibile riceverne nuovi esemplari. Le società di tiro devono ammettere i tiratori che non sono in possesso di tale documento.

Il tiro obbligatorio così come il tiro per ritardatari può essere effettuato anche fuori dal proprio cantone di domicilio. Informazioni in merito alle date possono essere richieste all'autorità militare del cantone presso il quale si desidera effettuare l'obbligo fuori servizio.

Deve allestire l’apposito formulario ed inviarlo al nostro ufficio. Tempo per la stesura ca 1 mese.

Deve inviare una richiesta scritta con la quale spiega come il libretto è andato perso. Viene rilasciato unicamente un libretto con i dati anagrafici del richiedente. I risultati ottenuti non possono essere iscritti dal nostro ufficio.

Lasciando una sezione militare (Comune) ci si deve annunciare al responsabile degli affari militari del Comune con il libretto di servizio e, entro 14 giorni dalla notifica di partenza, l’arrivo al responsabile del nuovo Comune di domicilio. I cambiamenti che avvengono nella stessa sezione, vanno pure notificati entro 14 giorni.

Libretto di servizio e libretto delle prestazioni militari, Formulario PISA con etichette ricevuto da Berna, Arma Personale e protezioni dell'udito.

Se non ha svolto il tiro nei tempi previsti avrà un'ultima possibilità in occasione del tiro per ritardatari che si svolge di regola in novembre. La chiamata avviene unicamente tramite affisso pubblico (albi comunali, foglio ufficiale).

Il mancato assolvimento del tiro obbligatorio comporterà l'apertura di un procedimento disciplinare.

Il tiro obbligatorio può essere svolto gratuitamente presso la Società di tiro responsabile per il suo comune di domicilio. Il relativo calendario può essere consultato all'albo comunale o sul sito del cantone dove troverà un collegamento al sito federale (ASF) con i programmi delle società di tutti i cantoni. Se il tiro viene svolto presso una società fuori dal proprio comprensorio, questa può chiedere una partecipazione ai costi.

Se si reca all'estero per più di dodici mesi ininterrotti, con trasferimento del domicilio civile o con contratto di lavoro presso un'azienda estera, deve chiedere al Servizio degli affari militari e del comando di circondario di Bellinzona, circa una mese prima della partenza, un congedo per l'estero. Il formulario per la richiesta può essere scaricato direttamente dalla nostra pagina web.

Se la permanenza risulta invece inferiore ai 12 mesi ed è tenuto ad assolvere degli obblighi militari deve procedere ad una normale domanda di rinvio che deve essere documentata (dichiarazione scuola o datore di lavoro).

Bisogna rivolgersi al seguente indirizzo:
Base logistica dell'esercito BLE, Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berna
Tel.: +41 58 464 33 33
web: https://www.vtg.admin.ch/it/organizzazione/bles/ucnes.html

Tassa militare

Per informazioni particolareggiate concernenti la tassa militare bisogna rivolgersi al Servizio della tassa militare, Viale S. Franscini 15, 6501 Bellinzona - tel. 091/814.39.08; e-mail: dfe-utm@ti.ch.

A dipendenza dal motivo del proscioglimento il milite può essere ancora chiamato a pagare la tassa militare. I casi più frequenti sono i seguenti:

  • proscioglimento anticipato e tutto l'obbligo assolto = nessuna tassa da pagare;
  • proscioglimento anticipato e non più incorporato (inabile) prima dei 30 anni = tassa dovuta fino e compreso il 30° anno;
  • proscioglimento anticipato e esentato dal servizio secondo l'art. 18 LM: esonerato dal pagamento della tassa per gli anni della decisione d'esenzione e successivi (rimane assoggettato x eventuali mancati servizi degli anni precedenti l'esenzione);

Esistono inoltre altre possibilità che devono tuttavia essere verificate individualmente.

L’assoggettamento alla tassa comincia al più presto all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni. L’assoggettamento termina al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni.

La tassa pagata è rimborsata a chi ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio militare o civile.

La tassa è rimborsata:

a. Su domanda dell’obbligato al servizio; o

b. D’ufficio, se l’autorità competente viene a conoscenza del completamento del totale obbligatorio dei giorni di servizio.

La domanda di rimborso può essere presentata all’autorità competente del Cantone che ha riscosso l’ultima tassa. Alla domanda deve essere allegato l’attestato della prestazione del totale obbligatorio dei giorni di servizio.

La tassa ammonta al 3% del reddito soggetto secondo la Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) del 12 giugno 1959, ma almeno a CHF 400.-.

L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato più della metà dei giorni di servizio computabili deve la metà della tassa.

 

Per un calcolo esatto rivolgersi al Servizio della tassa militare, Viale Stefano Franscini 15, 6501 Bellinzona - tel. 091/814.39.08, dfe-utm@ti.ch.

Presso Suva Bellinzona, Assicurazione militare, Piazza del Sole 6, 6500 Bellinzona, Tel 091 820 20 11.

Servizio rendite e indennità (IPG), Via Ghiringhelli 15A, 6500 Bellinzona - tel. 091/821.91.11, ipg@ias.ti.ch

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