Trasparenza
La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) disciplina:
- l'informazione attiva: le informazioni che le autorità comunicano al pubblico, autonomamente o tramite i media;
- l'informazione passiva: il diritto di accesso ai documenti ufficiali.
Sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.
La LIT ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione del cittadino, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato.
Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione corretta, adeguata e tempestiva, dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.
Se l'autorità responsabile rifiuta o limita il diritto di accesso, il richiedente ha la possibilità di rivolgersi ad un organo di mediazione e di richiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.