Decisione e ricorsi
Dopo la procedura di mediazione, oppure direttamente dopo la presa di posizione dell'autorità, il richiedente l'accesso e, se del caso, anche la persona consultata, possono chiedere all'autorità che ha trattato la domanda di accesso di emanare una decisione formale.
La richiesta di decisione deve essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dalla scadenza dei termini di cui dispone per prendere posizione o dalla comunicazione della Commissione dell'insuccesso della mediazione.
L'autorità che ha trattato la domanda di accesso deve pronunciare la decisione, motivata e munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.
In caso di mancata presentazione di una richiesta di decisione formale, la procedura di accesso è da considerarsi conclusa con la presa di posizione dell'autorità o con la comunicazione della Commissione di mediazione.
La decisione formale dell'autorità che ha trattato la domanda di accesso è suscettibile di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza entro 30 giorni dall'intimazione.
La decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.