Diritti e doveri degli apprendisti
La formazione professionale è regolata dalla Legge federale sulla formazione professionale e rispetta ordinanza. Per ogni professione vi sono inoltre singole ordinanze emanate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) che precisano contenuti durata, obiettivi e procedure di qualificazione.
A livello cantonale, la Legge della scuola disciplina i diritti e doveri degli studenti che frequentano una scuola pubblica, valevoli anche per le scuole professionali.
Gli apprendisti sottoscrivono un contratto di tirocinio che deve essere concluso in forma scritta all'inizio del rapporto di lavoro e coprire l’intera durata della formazione professionale di base. Deve inoltre essere approvato dalla Divisione della formazione professionale. Di norma la persona in formazione è ancora minorenne al momento della sottoscrizione del contratto che deve quindi essere firmato anche da un suo rappresentante legale, ovvero da almeno uno dei genitori.
Durante il tirocinio viene versato un salario che varia a dipendenza della professione e dell’anno di pratica svolta.
All'interno di ogni azienda formatrice vige, di regola, un regolamento interno per dipendenti; l'apprendista deve attenersi anche a questo regolamento, sempre che non vada contro quanto indicato dal contratto di tirocinio (CO) e dalla legge sulla formazione professionale.
Per alcune professioni, le aziende formatrici devono prevedere delle specifiche misure di accompagnamento in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute.
Informazioni e documenti
- Promemoria di contratto di tirocinio
- Disposizioni riguardanti l'assunzione di apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio
- Salari minimi e orari settimanali massimi applicabili agli apprendisti del Cantone Ticino
- Direttive della Divisione della formazione professionale sui lavori pericolosi per le singole professioni