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Informazioni utili sul Servizio militare

Le persone con doppia cittadinanza sono in linea di principio tenute a prestare servizio militare.

L'obbligo di prestare servizio militare inizia con la registrazione nel controllo militare all'inizio dell'anno in cui le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare compiono 18 anni e termina con il proscioglimento. Il possesso di un'altra cittadinanza di principio non influisce sull'obbligo di prestare servizio militare di un cittadino svizzero. Gli Svizzeri che tuttavia dimostrano di possedere la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari, hanno prestato servizio civile o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. Sottostanno tuttavia all'obbligo di notificazione e all'obbligo di pagare la tassa d'esenzione conformemente alle disposizioni della tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Sono fatti salvi gli accordi bilaterali in materia di servizio militare per le persone con doppia cittadinanza. Fino ad oggi la Svizzera ha sottoscritto un accordo di questo genere con Germania, Francia, Stati Uniti, Colombia, Argentina, Austria e Italia. In questi casi di regola le persone con doppia cittadinanza devono adempiere l'obbligo di prestare servizio militare in un solo Paese. Gli accordi bilaterali con Germania, Francia, Austria e Italia prevedono un diritto di scelta per il servizio militare.

  • Per le richieste inoltrate tramite posta elettronica occorre indicare nome, cognome, numero AVS, data di nascita e recapito telefonico.
  • Per qualsiasi domanda riguardante le persone con la doppia cittadinanza, potete rivolgervi direttamente al Servizio degli affari militari e del comando di circondario.

 

Ulteriori informazioni sulle persone con doppia cittadinanza si possono trovare al Link seguente:

 

Nel caso in cui serva un'attestazione dei servizi militari prestati o dell'assolvimento degli obblighi militari in Svizzera da esibire alle autorità estere occorre rivolgersi in forma scritta al Personale dell'esercito, settore Obbligo di prestare servizio militare e decisioni. Bisogna tener presente che il rilascio di un'attestazione può richiedere anche diverse settimane. Per evitare eventuali problemi occorre inoltrare il formulario di richiesta assieme agli allegati menzionati tre mesi prima della scadenza stabilita dal consolato, al Personale dell'esercito. Le richieste inoltrate a breve termine non potranno essere evase.

Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito:

  • gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e che si pongono volontariamente a disposizione dell'esercito;
  • per il servizio attivo, le persone che sono state escluse dal servizio militare giusta gli articoli 21 a 23;
  • le persone assoggettate alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Le persone attribuite o assegnate all'esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare ricevono un attestato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare.

L'attestato è aggiornato periodicamente.

  • Per le richieste inoltrate tramite posta elettronica occorre indicare nome, cognome, numero AVS, data di nascita e recapito telefonico.
  • Per qualsiasi domanda riguardante le attestazioni dell’autorità militare, potete rivolgervi direttamente al Servizio degli affari militari e del comando di circondario.

 

 

L'obbligo militare comincia con la registrazione nel controllo militare all'inizio dell'anno in cui le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare compiono 18 anni e dura fino al proscioglimento. In tempo di pace gli Svizzeri all’estero sono in linea di massima esentati dal reclutamento e dall’obbligo di prestare servizio militare fintanto che risiedono all’estero. Specifiche restrizioni sono in vigore per quanto riguarda le regioni di confine.

In determinate condizioni e secondo una particolare procedura, gli Svizzeri all’estero hanno la possibilità di effettuare volontariamente il reclutamento, la scuola reclute e i servizi d’istruzione in Svizzera.

Se uno Svizzero all’estero ritorna in Svizzera è in linea di massima soggetto all’obbligo militare completo conformemente alla sua età e all’idoneità.

Per eventuali domande riguardanti l’obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza, rivolgersi allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, Personale dell’esercito, settore Applicazione del diritto/criteri. 

  • Per le richieste inoltrate tramite posta elettronica occorre indicare nome, cognome, numero AVS, data di nascita e recapito telefonico.
  • Per qualsiasi domanda riguardante gli svizzeri all’estero, potete rivolgervi direttamente al Servizio degli affari militari e del comando di circondario.

 

Ulteriori informazioni sugli svizzeri all’estero si possono trovare al Link seguente: 

 

Congedo per l'estero

In base all'art. 43 dell'Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 22.11.2017 le persone soggette all'obbligo di leva e quelle soggette all'obbligo di prestare servizio militare che intendono soggiornare all'estero per più di 12 mesi ininterrotti e si annunciano civilmente partenti per l'estero, devono chiedere un congedo militare per l'estero.

Possono richiedere un congedo per l'estero anche le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno il luogo di lavoro effettivo all'estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcuna regolamentazione perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali. Alla richiesta, che deve essere inoltrata al comando di circondario al più tardi due mesi prima della data prevista per la partenza, deve essere allegata una copia del contratto di lavoro.

La domanda (per i militi domiciliati in Ticino) deve essere presentata al Servizio degli affari militari e comando di circondario, Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla presente pagina. Alla richiesta devono essere allegati il libretto di servizio e una copia dei giustificativi comprovanti l'espatrio (visto, biglietto di viaggio, autorizzazione di lavoro, ecc.).
I militi domiciliati in Ticino che ottengono il congedo per l'estero devono:

  • consegnare l'equipaggiamento militare presso il Centro logistico dell'Esercito del Monte Ceneri;
  • notificare la partenza per l'estero conformemente alle disposizioni di diritto civile entro un mese dalla concessione del congedo; in caso contrario l'autorizzazione di congedo è annullata. Il richiedente deve informarne il comando di circondario, è fatto salvo in caso di congedo con contratto di lavoro.

Non ottengono un congedo per l'estero:

  • I cittadini assoggettati alle notificazioni che si recano all'estero per un periodo inferiore ad un anno. Essi devono presentare una richiesta di dispensa dagli obblighi militari che dovrebbero effettuare durante la loro assenza all'estero. Alla richiesta devono essere allegati i documenti comprovanti la loro assenza dalla Svizzera. Le autorità militari sono tenute in questi casi a concedere la dispensa dai servizi previsti;
  • i cittadini assoggettati alle notificazioni contro i quali è ordinata un'inchiesta penale militare o che non hanno ancora espiato una pena incondizionata pronunciata in virtù del Codice penale militare;
  • gli assoggettati agli obblighi militari che, in quanto frontalieri, sono domiciliati all'estero e lavorano in Svizzera o in aziende federali situate in località estere di confine;
  • i militi che sono in possesso di un ordine di marcia al momento della presentazione della domanda di congedo per l'estero. Essi ottengono il congedo soltanto dopo aver prestato detto servizio.

Il libretto di servizio dei militi che beneficiano di un congedo militare per l'estero resta depositato presso il Servizio cantonale degli affari militari e comando di circondario per tutta la durata del congedo.
Al rientro in Svizzera il milite deve notificare immediatamente il suo arrivo al responsabile militare del comune di domicilio. Al responsabile militare deve essere comunicata immediatamente pure un'eventuale rinuncia al congedo o il posticipo della partenza.

 

Ulteriori informazioni utili per le persone con doppia cittadinanza si possono trovare tramite il seguente link:

Congedo per l'estero

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