Zona di protezione
La zona di protezione si estende attorno al focolaio di malattia per un raggio di circa 3 km. In questa zona valgono in particolare le seguenti disposizioni:
- divieto di trasferire volatili tra diverse tenute (tutti gli animali devono restare confinati nel pollaio)
- la macellazione del pollame può avvenire soltanto presso il detentore. Per il trasporto verso macelli è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio del veterinario cantonale
- obbligo di evitare il contatto del pollame con altri volatili da cortile o selvatici
- l'azienda di pollicoltura rispettivamente il pollaio devono essere accessibili soltanto alle persone che accudiscono gli animali e al veterinario
- il detentore del pollame non può accedere ad altre tenute di volatili
- eventuali animali morti devono essere eliminati secondo le istruzioni del veterinario ufficiale