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Zona di protezione

La zona di protezione si estende attorno al focolaio di malattia per un raggio di circa 3 km. In questa zona valgono in particolare le seguenti disposizioni:

  • divieto di trasferire volatili tra diverse tenute (tutti gli animali devono restare confinati nel pollaio)
  • la macellazione del pollame può avvenire soltanto presso il detentore. Per il trasporto verso macelli è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio del veterinario cantonale
  • obbligo di evitare il contatto del pollame con altri volatili da cortile o selvatici
  • l'azienda di pollicoltura rispettivamente il pollaio devono essere accessibili soltanto alle persone che accudiscono gli animali e al veterinario 
  • il detentore del pollame non può accedere ad altre tenute di volatili
  • eventuali animali morti devono essere eliminati secondo le istruzioni del veterinario ufficiale