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Proponenti

(art. 58 LEDP; art. 24 LDP)


Consiglio degli Stati

I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno il COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA COMPLETA (giorno / mese / anno), COMUNE DI DOMICILIO e FIRMA.

La proposta di candidatura deve essere firmata da almeno 50 elettori (in un unico esemplare originale).

I partiti iscritti nel registro dei partiti tenuto dalla Cancelleria federale sono esonerati dall'obbligo di raccogliere le firme se presentano una sola proposta nel Cantone.

Nel registro dei partiti figurano iscritti i seguenti partiti:

  • PLR - Partito Liberale Radicale
  • PPD - Partito Popolare Democratico
  • Lega dei ticinesi
  • PS - Partito Socialista
  • UDC - Unione Democratica di Centro
  • Verdi

Avvertenze:

Nel caso i Partiti summenzionati (registrati nel registro dei Partiti della Cancelleria federale entro il 1. marzo 2011) presentano più liste (p.es. Partito centrale e Partito dei Giovani X, lista delle donne e degli uomini Y, liste delimitate dalla regione Z) devono fornire invece il numero delle firme richieste (almeno 100 elettori domiciliati nel Cantone) per tutte le liste (per ogni lista) che intendono presentare, anche se già iscritti nel registro dei partiti.
Il legame omonimo con il Partito centrale X, come nel caso del Partito dei Giovani X, non conta.

Un Partito o Gruppo che, beneficia della soppressione della quota delle firme per la presentazione della proposta di candidatura, non può più concludere delle sotto-congiunzioni di liste giuridicamente valide, poiché le sotto-congiunzioni sono limitate a delle liste con la stessa denominazione principale.

Per i Partiti, Movimenti, ecc. che nelle elezioni federali del 21 ottobre 2007 non hanno ottenuto né un mandato per il Consiglio nazionale, né hanno raggiunto la soglia del 3% dei voti, dovranno in ogni caso raccogliere il quorum richiesto di almeno 100 firme.

Attenzione:

Il cittadino svizzero all’estero non può sottoscrivere la proposta di candidatura.

Rappresentante dei proponenti

(art. 59 LEDP; art. 25 LDP)

 

Consiglio degli Stati

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Avvertenze:

E' necessario l'accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, dell'accordo di tutti proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta o la riduzione del numero dei candidati per permettere l'elezione tacita (art. 63 LEDP).

Consiglio nazionale

I proponenti devono designare un loro rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo. Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto, hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Avvertenze:

Un proponente non può firmare più di una proposta per il medesimo potere da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

Se un proponente ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Il ticinese all'estero che ha ossequiato la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale (immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e iscrizione nel catalogo elettorale) può sottoscrivere la proposta di candidatura.

Consiglio nazionale

I proponenti devono firmare la proposta indicando: COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA (giorno / mese / anno), PROFESSIONE, INDIRIZZO DEL DOMICILIO POLITICO (con via e numero della casa per le grandi località).

Il sesso e il luogo d'origine non sono richiesti per i proponenti.

La proposta di candidatura deve essere firmata da almeno 100 elettori.