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Esame delle proposte di candidatura

(art. 54 Cost cant; 62, 87,111 e 160 LEDP; art. 29 LDP)


Consiglio degli Stati

Il Consiglio di Stato procede all'esame delle proposte di candidatura e assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per:

  • modificare denominazioni che si prestano a confusione;
  • sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
  • stralciare candidati eccedenti;
  • completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore agli eleggendi;
  • depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
  • rimediare a semplici vizi formali.

I candidati proposti per la sostituzione o completazione devono firmare la relativa dichiarazione di accettazione, e allegare l'estratto del casellario giudiziale in originale.

La mancata correzione in tempo utile della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso.

Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta deve essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'art. 163 LEDP.

Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il Consiglio di Stato assegna al rappresentante del gruppo interessato un termine di tre giorni per provvedere alla sua sostituzione e procede alla pubblicazione del nome del nuovo candidato nelle forme d'uso.

In caso di mancata sostituzione si presume che il gruppo rinuncia a porre una nuova candidatura. 

Consiglio nazionale

Il Consiglio di Stato esamina le proposte di candidatura e assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per:

  • rettificarle;
  • per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
  • per sostituire i candidati stralciati d’ufficio.

I candidati sostituti devono firmare la dichiarazione di accettazione.

Se manca tale attestazione, il nome figura già su un’altra lista o il sostituto non è eleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata.

Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura. La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.