Rinuncia alla candidatura
(art. 64, 160 LEDP e 26 RALEDP)
Consiglio degli Stati
Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte (giovedì 8 settembre 2011 entro le ore 18.00) che rinuncia alla sua candidatura. In tal caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta.
La rinuncia di cui all'art. 64 LEDP non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti. La rinuncia del candidato non deve essere sottoscritta dai proponenti.
La dichiarazione di rinuncia alla candidatura deve essere presentata a mano al Consiglio di Stato tramite la Cancelleria dello Stato.
Consiglio nazionale
La legge vieta la rinuncia alla candidatura.