Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Obbligatorietà e denominazione delle proposte di candidatura

(art. 57, 58, 160 LEDP; art. 24 RALEDP art. 23 LDP)


Consiglio degli Stati

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidati. Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta l'indicazione del gruppo proponente è facoltativa.

I Partiti, Movimenti, ecc. che intendono aggiungere tale indicazione sono invitati a indicarla esplicitamente nella proposta. Essa deve essere formulata in forma sufficientemente breve e in modo da non prestare confusione (evitare denominazioni di lista come p.es. denominazioni e sigle comunemente associate ad altri Partiti, Movimenti, ecc).

Consiglio nazionale

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I Partiti, Movimenti, ecc. sono invitati a presentare denominazioni di lista che non si prestino a confusione (p.es. denominazioni e sigle comunemente riconosciute di "proprietà" di altri Partiti, Movimenti, ecc).