Dichiarazione di accettazione del candidato
(art. 60 cpv. 3 LEDP; 22 cpv 3 LDP)
Il candidato deve firmare la dichiarazione di accettazione. La dichiarazione di accettazione può consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura oppure può essere unita alla proposta una dichiarazione separata.
In caso di candidatura sia al Consiglio degli Stati sia al Consiglio nazionale devono essere presentate due distinte dichiarazioni di accettazione.
Per l'elezione del Consiglio nazionale se tale dichiarazione manca, il nome è stralciato.