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Misure adottate in Svizzera

Dal giugno 1990

  • Divieto di importare dalla Gran Bretagna bovini vivi, carne bovina ed alcuni prodotti accessori alla macellazione di animali della specie bovina nonché farine animali (dal 1988 non sono più stati rilasciati permessi d'importazione).

Dall'8 novembre 1990

  • Divieto di utilizzare quali derrate alimentari il cervello, gli occhi, il midollo spinale, la milza, il timo (animelle), gli intestini, i tessuti linfatici e nervosi visibili e i gangli linfatici d'animali della specie bovina d'età superiore a sei mesi.

Dal 1° dicembre 1990

  • Obbligo di notifica della BSE e successivo accertamento epidemiologico;
  • Uccisione degli animali sospetti di BSE ed esame del cervello;
  • Incenerimento della carcassa di animali infetti;
  • Distruzione del seme, degli ovuli non fecondati e degli embrioni di animali affetti da BSE;
  • Divieto di mettere in circolazione latte di vacche sospette di BSE o affette da BSE;
  • Obbligo di contrassegnare e divieto d'esportazione dei discendenti diretti di vacche affette da BSE;Divieto di utilizzare farine di carne, farine di carne e di ossa, farine di ciccioli, panelli di ciccioli e grumi di ossa da foraggio nell'alimentazione dei ruminanti;
  • Le farine animali destinate all'alimentazione degli animali da reddito possono essere importate unicamente da fornitori autorizzati

Dal febbraio 1993

  • Trattamento termico dei rifiuti di origine animale ad alto rischio a 133°C, durante 20 minuti, ad una pressione di 3 bar (in precedenza: 120°C per 30 minuti oppure 130°C per 20 minuti);
  • Importazione di farine di origine animale soltanto da ditte riconosciute che sottopongono i rifiuti di origine animale ad alto rischio nonché i rifiuti di ruminanti a un trattamento termico a 133°C, durante 20 minuti, ad una pressione di 3 bar.

Dal maggio 1996

  • Il cervello nella scatola cranica, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille di vacche nonché le carcasse intere delle vacche decedute o uccise devono essere inceneriti;
  • Le importazioni di farine di origine animale sono autorizzate se non sono stati utilizzati per la loro fabbricazione il cervello nella scatola cranica, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille di animali di età superiore a 12 mesi e nessun cadavere di animali.

Dal settembre 1996

  • Uccisione di tutti i discendenti diretti di vacche affette da BSE

Dal dicembre 1996

  • Uccisione di tutti gli animali della specie bovina, nati prima del 1° dicembre 1990, che fanno parte di effettivi in cui si sono verificati casi di BSE, a condizione che l'animale infetto sia nato prima del 1° dicembre 1990;
  • uccisione di tutti gli animali della specie bovina che fanno parte di effettivi in cui si sono verificati casi di BSE, a condizione che l'animale infetto sia nato dopo il 1° dicembre 1990 (data dell'entrata in vigore del divieto di foraggiamento); le carcasse devono essere eliminate quali rifiuti di origine animale; se l'animale infetto non è nato e non è stato allevato nell'effettivo in cui si è ammalato, occorre ritrovare tale effettivo; anche in questo caso vanno adottati gli stessi provvedimenti (provvedimento valido fino al 1° luglio 1999);
  • l'importazione di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto se provengono da paesi che vietano il foraggiamento di farine animali ai ruminanti; gli animali devono essere nati 18 mesi dopo il divieto di foraggiamento;
  • anche i prodotti a base di carne possono essere importati soltanto da paesi che vietano l'utilizzo del cervello, degli occhi, del midollo spinale, della milza, ecc. di bovini in modo equivalente alle disposizioni svizzere oppure che hanno fornito alla Svizzera garanzie speciali.

Dal gennaio 1998

  • Divieto di utilizzare per la fabbricazione di derrate alimentari e di consegnare come tale al consumatore la carne separata meccanicamente dalla colonna vertebrale di bovini, ovini o caprini;
  • Divieto di utilizzare organi a rischio specificato per la fabbricazione di gelatina e di sego.

Dal 1° luglio 1998
Devono essere esaminati clinicamente e registrati tutti i bovini che:

  • Appartengono all'effettivo in cui si trovava l'animale infetto da BSE immediatamente prima della sua uccisione;
  • Appartengono all'effettivo in cui è nato ed è stato allevato l'animale infetto da BSE;
  • Sono stati allevati e detenuti nella stessa stalla in cui si trovava l'animale infetto da BSE e che fanno parte della stessa coorte di nascita, cioè che sono nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale affetto da BSE;
  • Le ossa della colonna vertebrale, dell'osso sacro e della coda delle mucche devono essere ritirate dalla catena alimentare; dopo un trattamento termico a 133°C, durante 20 minuti, ad una pressione di 3 bar, essi possono essere utilizzati quali alimenti per animali tranne che per i ruminanti;
  • I grassi devono essere sottoposti ad un trattamento termico a 133°C, durante 20 minuti, per poter essere utilizzati quali alimenti per animali.
  • Gli organi a rischio da incenerire devono essere tinti con un colorante.

Dal luglio 1999

  • Uccisione di tutti i bovini della fattoria che sono nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell’animale infetto da BSE e appartenenti all’effettivo in cui è nato ed è stato allevato tale animale (bovini della coorte); le carcasse devono essere incenerite (l'uccisione dell'intera mandria è stata sostituita con l'uccisione della coorte).
  • Divieto di utilizzare farine di sangue da foraggio nell'alimentazione dei ruminanti.

Dal novembre 2000

  • Tolleranza zero per le farine di origine animale negli alimenti per ruminanti.
  • L'Ufficio federale di veterinaria ha proposto al Consiglio federale di vietare tutte le farine animali per il foraggiamento di suini, pollame e pesci. Il mercato dei foraggi ha reagito immediatamente e la richiesta di farine di origine animale è crollata. Attualmente i produttori di farine stanno concordando le modalità di smaltimento del loro prodotto in impianti di incenerimento (cementifici, ev. impianti di incenerimento per rifiuti urbani).

(fonte: Ufficio federale di veterinaria, Berna)