Diritto di eleggibilità
(art. 29 cpv. 1 Cost cant; art. 9 LEDP; art. 143 Cost fed)
Chi ha diritto di voto a livello federale è eleggibile nel Consiglio degli Stati e nel Consiglio nazionale.
Quale membro del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.
Nel caso del Consiglio degli Stati l'eletto non domiciliato in un Comune deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno di proclamazione degli eletti. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza della carica.
Casi di incompatibilità
(art. 54 cpv 2 Cost cant; art. 144 Cost fed; art. 18 LDP; art. 14 LParl)
Le funzioni di membro del Consiglio degli Stati, del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e di giudice del Tribunale federale sono incompatibili.
I Consiglieri di Stato non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale.