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Misure di lotta

Le misure di lotta contro l'afta epizootica si basano sugli articoli 99 e segg. dell'Ordinanza federale sulle epizoozie.

In sintesi i provvedimenti possono essere riassunti nei seguenti punti:

  • sequestro immediato di tutti gli animali nelle aziende infette e rigorosa limitazione nello spostamento delle persone e delle cose;
  • uccisione di tutti gli animali ricettivi al virus nelle aziende infette e incenerimento delle carcasse;
  • istituzione di una zona di protezione del raggio di 3 km e di una zona di sorveglianza del raggio di 10 km attorno ai focolai di malattia, all'interno delle quali lo spostamento degli animali è vietato o fortemente limitato.

 

I proprietari di bestiame sono indennizzati dalla Confederazione nella misura del 90% del valore di stima commerciale degli animali eliminati.