Esecuzione della legge federale sul lavoro (LL)
La legge sul lavoro è applicabile a tutte le aziende pubbliche e private.
Per azienda si intende l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati.
Eccezioni
Aziende non sottoposte alla LL
- Aziende familiari
Oltre al titolare sono occupati esclusivamente coniuge, i consanguinei in linea diretta , con i loro coniugi, i figliastri ed i figli adottivi. - Aziende comunali, cantonali e federali
A queste aziende sono comunque applicabili le disposizioni concernenti la protezione della salute. - Aziende agricole e aziende di giardinaggio
- Istituti ed enti di diritto pubblico
Disposizioni della legge non applicabili se la maggior parte dei lavoratori impiegati è vincolata da un rapporto di lavoro di diritto pubblico - Altre aziende
- Aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle aziende di trasporto pubblico
- Aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
- Aziende della pesca
Persone non sottoposte alla LL
- Personale di organizzazioni internazionali o di stati esteri
- Ufficio direttivo elevato
Personale che dispone, tenuto conto della posizione nell'azienda e delle dimensioni della stessa, di un ampio potere decisionale e può influenzare decisioni importanti - Attività scientifica
Ricerca ed insegnamento con ampia libertà riguardo agli obiettivi, all'esecuzione e alla ripartizione del lavoro - Attività artistica indipendente
Educatori e assistenti sociali
Studi completi specializzati nella professione - Altre persone
Ecclesiastici, personale di amministrazioni di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, lavoratori a domicilio, viaggiatori di commercio