Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Lavoro notturno

Legge federale sul lavoro - LL

Basi legali

Lavoro notturno

Legge sul lavoro (LL)  Art. 16, 17
Ordinanza 1concernente la legge sul lavoro (OLL 1)  Art. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 46

Periodo notte

La notte è il periodo compreso tra le 23.00 e le 06.00,
rispettivamente le 22.00/05.00 e 24.00/07.00 con l'accordo dei lavoratori.
Per principio il lavoro notturno è vietato.


Deroghe

  • Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.
  • Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato dal Seco, se indispensabile per motivi tecnici o economici.
  • Il lavoro notturno temporaneo è autorizzato dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, se ne è provato l'urgente bisogno.
  • Il lavoro notturno tra le 05.00 e le 06.00 e tra le 23 e le 24.00 è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno e se:
    • viene introdotto un lavoro a due squadre;
    • il carico di lavoro richiede regolarmente una durata d’esercizio di 18 ore;
    • non è richiesta più di un’ora di lavoro all’inizio o al termine del lavoro notturno;
    • possibilità di evitare il lavoro notturno

Condizioni
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore in lavoro notturno senza il suo consenso.
Lavoro giornaliero di 9 ore in uno spazio di 10 ore.
Per occupazione massima di tre notti 10 ore di lavoro in uno spazio di 12 ore.
Supplemento salariale
del 25 % per il lavoro notturno temporaneo.
Compensazione di tempo
equivalente al 10 % della durata del lavoro notturno svolto per lavoro regolare o periodico.
Visita medica / consulenza

Rotazione / Alternanza


Ulteriori misure

  • Assicurarsi che il tragitto per recarsi al lavoro sia sicuro;
  • Mettere a disposizione dei mezzi di trasporto in assenza di mezzi pubblici;
  • Garantire la possibilità di potersi preparare pasti caldi in locali idonei;
  • Sostenere i lavoratori che hanno obblighi di educazione o assistenza (persone a carico)