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Donne incinte e madri che allattano

Legge federale sul lavoro - LL

Diritti

  • occupazione solo con il loro consenso;
  • assentarsi dal lavoro mediante semplice preavviso;
  • il tempo concesso per l'allattamento è considerato tempo di lavoro e deve essere remunerato (verifica proporzioni art. 60 OLL1);
  • per le donne incinte occupate normalmente tra le 20.00 e le 06.00, 80% del salario normalmente percepito se non possibile offrire loro un lavoro equivalente tra le 06.00 e le 20.00.

Divieti

  • lavoro oltre la durata del lavoro concordato.
    In alcun modo mai più di 9 ore;
  • occupazione durante le 8 settimane dopo il parto, in seguito, fino alla 16a settimana solo con il loro consenso;
  • occupazione tra le 20.00 e le 06.00 nelle 8 settimane che precedono il parto.


Obblighi dei datori di lavoro
Offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20.00 e le 06.00 un lavoro equivalente tra le 06.00 e le 20.00. Questo anche tra l'ottava e le sedicesima settimana dopo il parto (vedi anche diritti).


Durata del lavoro e del riposo

  • lavoro non oltre la durata concordata. In nessun caso mai più di 9 ore.


Donne incinte con attività in piedi

  • a partire dal quarto mese, riposo giornaliero di 12 ore e pause supplementari di 10 minuti ogni periodo di 2 ore di lavoro;
  • a partire dal sesto mese di gravidanza, lavoro in piedi limitato a 4 ore giornaliere


Occupazione in lavori pericolosi o gravosi
Premessa

  • solo se, in base ad una valutazione dei rischi, non risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino

oppure

  • si prendono adeguate misure di protezione. L'efficacia di queste misure dev'essere verificata periodicamente (almeno ogni trimestre)

Valutazione dei rischi

  • Abilitati gli esperti "MSSL"
  • Valutazione prima dell'assunzione di donne in azienda
  • Il risultato della valutazione dei rischi e le misure prese devono essere registrato per iscritto.

Lavori pericolosi e gravosi

  • lo spostamento manuale di carichi;
  • i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce;
  • i lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni;
  • i lavori in condizione di sovrappressione come i lavori in camere di pressione, l'immersione ecc.;
  • i lavori che espongono al freddo, al caldo oppure a un'umidità eccessiva;
  • i lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore;
  • i lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi;
  • i lavori nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano un forte aggravio.

Basi legali

Donne incinte e madri che allattano

Legge sul lavoro (LL)
Art. 35, 35a

Ordinanza 1
concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Art. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66