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Giovani lavoratori: eccezioni

Legge federale sul lavoro - LL

Occupazione dei giovani lavoratori di meno di 15 anni

 

Giovani di età > 13 anni
occupazione:
lavori che, che per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettono la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non pregiudicano la frequenza e le prestazioni scolastiche.

Giovani di età >14 anni prosciolti dall'obbligo scolastico o esclusione provvisoria dalla lezioni
occupazione:
nell'ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività extrascolastiche.
Autorizzazione necessaria per singolo caso. Rilascio da parte dall'autorità cantonale previa presentazione di un certificato medico.

Giovani di età < 15 anni
occupazione:
impiego in attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. Necessaria una notifica alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell'autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata.

 

Basi legali

Occupazione dei giovani di meno di 15 anni

Legge sul lavoro (LL)
Art. 29, 30, 31, 32

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL5)