Lavori vietati per tutti i giovani
- Lavori che superano obiettivamente le capacità fisica e psichiche dei giovani;
- lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici;
- lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, segnatamente il lavoro a cottimo;
- lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente: radiazioni ionizzanti, lavori in condizioni di sovrappressione, lavori che espongono al freddo o al caldo o a un’umidità eccessivi;
- lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute, segnatamente microrganismi del gruppo 3 e 4 ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
- lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R Secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici:
- Pericolo di effetti molto gravi (R39),
- può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione “S” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro R42),
- può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione “S” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro; R43),
- può provocare il cancro (designazione “K” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro; R40, R45),
- può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),
- pericoli di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R46),
- può ridurre la fertilità (R60),
- può danneggiare i nascituri (R61);
- Lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi d’incendio, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- Lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattie o d’intossicazione;
- Lavori che si effettuano sotto terra, sott’acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli;
- Lavori con animali pericolosi;
- Macellazione industriale di animali;
- Cernita di materiale vecchio, come carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini e di pelli;
Eccezioni: a partire dai 15 anni se l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) d'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia (SECO) l'hanno stabilito per Ordinanza