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Giovani lavoratori: lavori pericolosi

Legge federale sul lavoro - LL

Lavori vietati per tutti i giovani

  • Lavori che superano obiettivamente le capacità fisica e psichiche dei giovani;
  • lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali  o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici;
  • lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, segnatamente il lavoro a cottimo;
  • lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente: radiazioni ionizzanti, lavori in condizioni di sovrappressione, lavori che espongono al freddo o al caldo o a un’umidità eccessivi;
  • lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute, segnatamente microrganismi del gruppo 3 e 4 ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
  • lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R Secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti  chimici:
  1. Pericolo di effetti molto gravi (R39),
  2. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione “S” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro R42),
  3. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione “S” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro; R43),
  4. può provocare il cancro (designazione “K” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro; R40, R45),
  5. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),
  6. pericoli di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R46),
  7. può ridurre la fertilità (R60),
  8. può danneggiare i nascituri (R61);
  • Lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi d’incendio, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
  • Lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattie o d’intossicazione;
  • Lavori che si effettuano sotto terra, sott’acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli;
  • Lavori con animali pericolosi;
  • Macellazione industriale di animali;
  • Cernita di materiale vecchio, come carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini e di pelli;

 

Eccezioni: a partire dai 15 anni se l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) d'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia (SECO) l'hanno stabilito per Ordinanza

Basi legali

Occupazione dei giovani di meno di 15 anni

Legge sul lavoro (LL)
Art. 29, 30, 31, 32

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL5)

Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani