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Lavori vietati per i giovani di età <16 anni

Legge federale sul lavoro - LL

Servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè.
Eccezioni:
a partire dai 15 anni nell'ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento scolastico.

Lavoro nelle sale cinematografiche, nei circhi e nelle aziende dello spettacolo
Eccezioni:
impiego in attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.
Per giovani di età <15 anni notifica alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell'autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata.

Basi legali

Occupazione dei giovani di meno di 15 anni

Legge sul lavoro (LL)
Art. 29, 30, 31, 32

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL5)

Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani