Obblighi dei datori di lavoro
Nei confronti dei lavoratori
Consultazione sulle questioni riguardanti:
- tutti i casi concernenti la salute;
- l'organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria;
- i provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno.
Provvedere all' informazione ed istruzione dei lavoratori circa l'organizzazione dell'orario di lavoro, la struttura dei piani di lavoro ed i provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno. Questo per i nuovi collaboratori ed in caso di modifiche delle condizioni di lavoro (compresi i lavoratori esterni all'azienda ma che prestano il loro lavoro in ditta).
Informare preventivamente i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda al riguardo alle ispezioni degli organi d'esecuzione e permettere la loro partecipazione agli accertamenti (anche in caso di visite non annunciate).
Comunicare le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione.
Nei confronti degli organi d'esecuzione e di vigilanza
- fornire le informazioni necessarie all'esecuzione della legge e delle ordinanze;
- tenere a disposizione gli elenchi e gli altri atti necessari all'esecuzione della legge;
- permettere l'accesso a tutti i locali dell'azienda;
- consentire l'interrogare i lavoratori, in assenza di terzi, sull'esecuzione della legge, delle ordinanze e delle decisioni dell'autorità.
Altro
- tenere gli attestati d'età per i giovani lavoratori;
- provvedere all'affissione dell'orario di lavoro e delle autorizzazioni accordate;
- presentare tempestivamente le domande per l'ottenimento dei permessi previsti dalla legge.
Elenchi ed altri atti
Gli elenchi e gli altri atti che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi d'esecuzione della legge sul lavoro, devono contenere i seguenti dati:
- I dati personali del lavoratore;
- Il tipo di attività del lavoratore nonché le date dell’inizio e della fine del lavoro;
- La durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo ed il lavoro straordinario nonché la posizione sull’arco della giornata;
- I giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente in domenica;
- Il periodo e la durata delle pause i durata uguale o superiore a mezz’ora;
- Le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica ai sensi degli articoli 10, 16 e 18 della legge;
- Le regolamentazioni concernenti i supplementi di tempo (art. 17b LL);
- I supplementi di tempo e salariali prescritti dalla legge;
- I risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità o inidoneità in caso di lavoro notturno o maternità.
Questi atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità.