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Obblighi dei datori di lavoro

Legge federale sul lavoro - LL

Nei confronti dei lavoratori
Consultazione sulle questioni riguardanti:

  • tutti i casi concernenti la salute;
  • l'organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria;
  • i provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno.

Provvedere all' informazione ed istruzione dei lavoratori circa l'organizzazione dell'orario di lavoro, la struttura dei piani di lavoro ed i provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno. Questo per i nuovi collaboratori ed in caso di modifiche delle condizioni di lavoro (compresi i lavoratori esterni all'azienda ma che prestano il loro lavoro in ditta).

Informare preventivamente i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda al riguardo alle ispezioni degli organi d'esecuzione e permettere la loro partecipazione agli accertamenti (anche in caso di visite non annunciate).

Comunicare le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione.


Nei confronti degli organi d'esecuzione e di vigilanza

  • fornire le informazioni necessarie all'esecuzione della legge e delle ordinanze;
  • tenere a disposizione gli elenchi e gli altri atti necessari all'esecuzione della legge;
  • permettere l'accesso a tutti i locali dell'azienda;
  • consentire l'interrogare i lavoratori, in assenza di terzi, sull'esecuzione della legge, delle ordinanze e delle decisioni dell'autorità.

Altro

  • tenere gli attestati d'età per i giovani lavoratori;
  • provvedere all'affissione dell'orario di lavoro e delle autorizzazioni accordate;
  • presentare tempestivamente le domande per l'ottenimento dei permessi previsti dalla legge.


Elenchi ed altri atti

Gli elenchi e gli altri atti che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi d'esecuzione della legge sul lavoro, devono contenere i seguenti dati:

  • I dati personali del lavoratore;
  • Il tipo di attività del lavoratore nonché le date dell’inizio e della fine del lavoro;
  • La durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo ed il lavoro straordinario nonché la posizione sull’arco della giornata;
  • I giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente in domenica;
  • Il periodo e la durata delle pause i durata uguale o superiore a mezz’ora;
  • Le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica ai sensi degli articoli 10, 16 e 18 della legge;
  • Le regolamentazioni concernenti i supplementi di tempo (art. 17b LL);
  • I supplementi di tempo e salariali prescritti dalla legge;
  • I risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità o inidoneità in caso di lavoro notturno o maternità.

Questi atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità.

Basi legali

Obblighi dei datori di lavoro

Legge sul lavoro (LL)
Art. 6, 45, 46, 47, 48, 49

Ordinanza 1
concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74

Ordinanza 3
concernente la legge sul lavoro (OLL 3)
Art. 3, 4, 5