Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Periodi di caldo elevato

Legge federale sul lavoro - LL

Lavorare all’aperto e/o all’interno di edifici nel periodo di caldo:
norme a protezione dei lavoratori


Durante la stagione estiva si possono verificare dei periodi di caldo elevato, ciò che comporta accresciuti rischi per la salute dei lavoratori impegnati a svolgere, in particolare, attività all’aperto.

A lungo termine l’esposizione al caldo può, anche svolgendo un’attività lavorativa relativamente leggera, provocare un sovraccarico del sistema cardio-vascolare (aumento rapido e forte del battito cardiaco), con affaticamento precoce.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività lavorative durante i periodi di canicola, si raccomanda l’adozione dei seguenti provvedimenti;

Tecnici:

  • prevedere una ventilazione naturale o meccanica (ventilatori, cortine d’aria) in modo da raffrescare l’aria grazie a un rinnovo più frequente o a una sua maggiore velocità di circolazione. Negli spazi limitati (ad es. cabina di guida o di una gru), l’aria entrante dovrebbe essere raffreddata (v. anche art. 16 e 17 OLL 3).

Organizzativi:

  • fare in modo di non lavorare durante le ore più calde della giornata (per esempio, di comune accordo con i lavoratori, inizio della giornata alle ore 05:00)
  • ridurre la mole di lavoro e il lavoro muscolare (muscolatura delle braccia, delle gambe e del tronco) allo stretto necessario
  • adottare dei periodi di riposo: fare diverse pause brevi più efficaci rispetto a poche pause lunghe (almeno 10 minuti ogni ora), fornire la possibilità di riposarsi in un locale fresco (v. art. 16 OLL 3)
  • ridurre la durata di permanenza nelle zone calde indispensabili alla produzione

Personali:

  • usare abiti leggeri, larghi e di colore chiaro, che consentono l’evaporazione tramite il sudore, ma che ostacolano il calore elevato
  • usare dispositivi di protezione per il capo e occhiali da sole
  • applicare una crema protettiva per la pelle

La tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici è un obbligo del datore di lavoro (art. 6 della Legge federale sul lavoro – LL). La mancata applicazione di misure di protezione può essere perseguita penalmente (art. 59 LL).