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Lavoro domenicale

Legge federale sul lavoro - LL

Basi legali

Lavoro domenicale

Legge sul lavoro (LL)  Art. 18, 19, 20
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)  Art. 21, 33

Domenica
periodo che va dalle 23.00 del sabato, alle 23.00 della domenica (dalle 22.00/22.00 o 24.00/24.00 con l'accordo dei lavoratori).
Per principio il lavoro domenicale e nei giorni parificati alla domenica è vietato.


Deroghe
Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.
Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato dal Seco, se indispensabile per motivi tecnici o economici.
Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, se ne è provato l'urgente bisogno.


Condizioni
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore in lavoro domenicale senza il suo consenso.
Supplemento salariale  del 50 % per il lavoro domenicale temporaneo.
Riposo compensativo
Nel caso di lavoro domenicale della durata di più di 5 ore:

  • compensazione nella settimana che precede o segue (24 ore + 11 ore per un totale di 35 ore)
  • una volta ogni due settimane il riposo settimanale deve cadere in domenica
  • Eccezioni per il lavoro continuo