Direttive del paziente
Con le direttive anticipate ogni persona capace di discernimento può indicare i provvedimenti medici ai quali vuole o non vuole essere sottoposta nel caso in cui diventa incapace di discernimento (art. 370 CC) oppure designare un rappresentante terapeutico.
La sola esigenza personale è la capacità di discernimento, quindi anche un minorenne o un curatelato può allestire delle direttive, è sufficiente che comprenda la portata dell'atto e che sia in grado di valutare le conseguenze.
La direttiva è sottoposta alla sola forma scritta, il documento deve essere firmato di proprio pugno (art. 371 CC), firmato e datato. Le direttive possono essere redatte in maniera autonoma o stabilite mediante l'uso di formulari prestampati che vengono messi a disposizione da diverse organizzazioni (Lega contro il cancro, Pro Senecture, Pro Infirmis, ecc.)
Le direttive possono contenere delle istruzioni, formulate in modo ampio o dettagliate, destinate al personale curante; possono avere quale oggetto delle misure diagnostiche, terapeutiche o di assistenza, di natura curativa o palliativa.
Ci si può, tuttavia, limitare a fissare dei criteri che permettono al corpo medico di stabilire la volontà presunta e di chiarire l'atteggiamento dell'interessato nei confronti della vita, i suoi valori e desideri, le sue paure, le sue aspettative e speranze in relazione alla salute e alla malattia, le convinzioni personali o religiose.
La persona interessata può anche, alle stesse condizioni, designare una persona di fiducia che può decidere, in suo nome, un provvedimento medico qualora non sia più in grado di esprimersi (art. 370 CC).
Il rappresentante può rifiutare l'assunzione del mandato o disdirlo in qualsiasi momento. Possono essere designate una o più persone, in tal caso vale, di regola, il principio dell'unanimità dei consensi; si può pure designare una sola persona ma con l'obbligo, prima di adottare delle decisioni, di consultarne un'altra.
Spetta all'interessato fare in modo che le direttive da lui allestite siano conservate e conosciute, per esempio depositandole presso il proprio medico curante, portandole con sé o consegnandole a una persona di fiducia. Può anche farle iscrivere sulla carta sanitaria (art. 371 CC).
Quando interviene l'incapacità di discernimento è al personale medico che incombe di verificare se ci sono delle direttive (art. 372 CC, consulto della carta sanitaria è sufficiente) e di controllare la validità formale e il contenuto dell'atto, fatte salve, naturalmente, le situazioni di urgenza.
Le direttive sono vincolanti: la volontà espressa in modo sufficientemente chiaro nelle direttive vale come accettazione o rifiuto di un trattamento, non è necessario ottenere il consenso del rappresentante legale dell'interessato (art. 372 CC).
È possibile, per il medico, derogare alle direttive soltanto se violano delle prescrizioni legali (es. eutanasia attiva diretta), se sussistono dubbi sul fatto che sia la libera volontà del paziente oppure dubbi sulla sua presumibile volontà in quel momento (art. 372 CC).
Se deroga alle direttive il medico deve farne esplicita menzione nella cartella del paziente.
I congiunti (ovvero le persone che hanno una relazione di prossimità con il paziente) possono chiedere in ogni momento e per iscritto l'intervento dell'autorità di protezione facendo valere la non ottemperanza alle direttive, la messa in pericolo degli interessi dell'incapace di discernimento o per contestare la volontà riportata nelle direttive (art. 373 CC). L'autorità potrà completare, interpretare le direttive, determinarsi sulla capacità di discernimento, verificare la presumibile volontà, revocare i compiti al rappresentante terapeutico o ingiungere al medico di intervenire.