Rappresentanza da parte del coniuge o partner registrato
Il nuovo diritto conferisce al coniuge e al partner in unione domestica registrata della persona incapace di discernimento un diritto di rappresentanza che sussiste, tuttavia, solo se c'è vita comune o un'assistenza personale regolare.
Il diritto di rappresentanza permette di compiere tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento, di provvedere all'amministrazione ordinaria dei redditi e della sostanza, come pure di leggere e sbrigare la corrispondenza, sempre che un mandato precauzionale non stabilisca altrimenti o che non sussista una curatela (art. 374 CC).
Il consenso dell'autorità è necessario solo per atti di amministrazione straordinaria (art. 374 CC).
La responsabilità è sottoposta alle regole del mandato (art. 456 CO), che si applicano per analogia all'esercizio della rappresentanza (art. 375 CC). Quindi si tratta di agire diligentemente e fedelmente, e di prestare un'esecuzione personale del mandato.
Naturalmente l'autorità può revocare tutto o parte del potere di rappresentanza e/o istituire una curatela, d'ufficio o su richiesta di persone vicine, se gli interessi della persona incapace di discernimento sono compromessi o rischiano di esserlo (art. 378 CC).