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La curatela

L'autorità di protezione, nel rispetto dei principi della sussidiarietà e della proporzionalità, ordina una misura ufficiale quando il sostegno della famiglia o di altri appare a priori insufficiente e se il diretto interessato non ha adottato misure precauzionali e se le misure applicabili per legge sono insufficienti (art. 389).

Ogni misura tende a salvaguardare il benessere delle persone bisognose di aiuto e a assicurarne la protezione; il diritto all'autodeterminazione e l'autonomia dell'interessato devono tuttavia essere salvaguardate nella misura più ampia possibile (art. 388).

Per tutti i casi di curatela spetterà all'autorità determinare i compiti da eseguire, che possono rapportarsi all'assistenza personale quindi ad affari relativi alla persona quali l'abitazione, la salute oppure alla gestione patrimoniale, mobiliare o immobiliare, sostanza e reddito, o a entrambe le cose, in funzione dei bisogni. I compiti possono infine rapportarsi a rapporti giuridici con terzi (rappresentanza presso assicurazioni sociali, istituzioni ecc.).

Generi di curatele (393-398 CC)


Curatela di sostegno (art. 393 CC)

È la misura meno incisiva e presuppone il consenso dell'interessato. La misura è indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari. L'effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni.

Non limita l'esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi non ha effetti coercitivi, per questo, l'aiuto fornito nell'ambito di un'amministrazione di sostegno, ha senso solo se l'interessato collabora, il tutto si limita, in effetti, ad "avere un occhio". Potrà in particolare essere utilizzata per persone anziane o giovani invalidi.

Curatela di rappresentanza (art. 394 e 395 CC)

È istituita quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere rappresentata, che sia in ambito d'assistenza personale o di gestione patrimoniale.

Il curatore è il rappresentante legale che può agire per l'interessato, in suo nome e conto. La misura può non limitare l'esercizio dei diritti civili della persona che vi è sottoposta: in tal caso vi è un diritto di agire concorrente, l'interessato è nondimeno vincolato dagli atti del curatore, non può limitare il suo potere, anche se ha conservato l'esercizio dei diritti civili.

Secondo la situazione, l'autorità di protezione degli adulti può anche limitare in modo puntuale la capacità di agire dell'interessato, circoscrivendo gli effetti a determinati e specifici atti.

Se c'è gestione patrimoniale, che è una forma particolare di curatela di rappresentanza, questa può portare su tutto o parte del patrimonio e/o del reddito. Spetta all'autorità specificare l'estensione dei compiti gestionali e decidere se c'è oppure no restrizione dell'esercizio dei diritti civili. L'autorità può anche limitare l'accesso a determinati beni (conti bancari, fondi) o elementi di reddito. Gli art. 408-410 CC descrivono gli obblighi dell'amministratore.

Curatela di cooperazione (art. 396 CC)

È istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla. Il consenso può intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all'atto. Non vi è nessuna forma da rispettare, il consenso può essere tacito o espresso. Il curatore non è rappresentante della persona, che agirà essa medesima. Spetta all'autorità di protezione degli adulti determinare, in funzione del bisogno d'aiuto dell'interessato, gli atti subordinati al consenso del curatore. Il consenso è una condizione di validità dell'atto, l'esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.

Curatela generale (art. 398 CC)

Implica, per legge, la privazione dell'esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC). Essa comporta l'assistenza personale, gestionale e la rappresentanza verso terzi. Non devono quindi essere definiti i singoli compiti. Il campo d'applicazione della curatela generale è soggetto a restrizioni nel senso che deve essere ordinata solo nei confronti di persone che hanno un particolare bisogno d'aiuto.

Le curatele d'accompagnamento, di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate l'una con l'altra (art. 397 CC). Tale pacchetto di misure flessibili permette di fornire un'assistenza adeguata ai reali bisogni dell'interessato, alla luce del principio secondo cui lo Stato deve limitarsi a fornire l'assistenza necessaria e interferire il meno possibile nell'autonomia dell'interessato.