Mandato precauzionale
Ogni persona che ha l'esercizio dei diritti civili (art. 17 CC), che è quindi maggiorenne, capace di discernimento e che non è sottoposto a curatela generale, può allestire un documento, chiamato mandato precauzionale, nel quale designa la persona che si occuperà della cura dei sui interessi nel caso in cui diviene incapace di discernimento (art. 360 CC) .
I compiti attribuiti possono riguardare:
- la cura della propria persona;
- la cura dei propri interessi patrimoniali;
- la rappresentanza nelle relazioni giuridiche.
In assenza di particolari specificazioni si presume che il mandato è generale e che copre tutte e tre gli ambiti.
Possono essere designate una o più persone fisiche o giuridiche (Pro Senectute, banche, uffici fiduciari ecc.). Salvo diversa indicazione risultante dal mandato, quando vengono nominate più persone, queste agiranno in comune.
Il mandato può definire eventuali direttive particolari quali, ad esempio, il dover rendere conto e/o sottoporre a parenti o terzi determinati atti, la contabilità ecc.
Per l'allestimento del documento si deve rispettare la forma (art. 361 CC) prescritta nel codice civile ovvero:
- la forma olografa, che significa scrivere il documento a mano, di proprio pugno, con l'indicazione della data e la firma in calce, oppure;
- la forma autentica, in tal caso è il notaio che raccoglie e riporta in un atto pubblico la volontà.
Il mandato può essere revocato o sostituito in ogni momento, nella stessa forma della costituzione; può essere anche semplicemente distrutto (art. 362 CC).
Della conservazione dell'atto è responsabile il diretto interessato. La sua esistenza e il luogo di deposito possono essere fatti iscrivere nella banca dati centrale dello stato civile (Infostar). Si tratta di un'iscrizione facoltativa che ha, tuttavia, il vantaggio di favorire le ricerche dell'autorità di protezione che, al momento in cui la persona diventa incapace discernimento, deve indagare sull'esistenza di un mandato precauzionale.
Se esiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione deve occuparsi della sua concretizzazione (art. 363 CC). In pratica deve interpellare la persona designata, che è libera di accettare o rifiutare l'incarico; se l'accetta può comunque disdire il mandato in ogni momento con un preavviso di due mesi. L'autorità deve, se il documento non lo fa, definire la remunerazione della persona designata (art. 366 CC).
Se necessario, l'autorità può anche pronunciare eventuali misure di accompagnamento per proteggere la persona incapace (art. 368 CC) oppure, se ritiene che gli interessi dell'incapace sono in pericolo, revocare i poteri del mandatario.
Se il mandante ricupera la capacità di discernimento, il mandato si estingue per legge (art. 369 CC).
Gli atti del rappresentante sottostanno alle regole del mandato (CO, art. 394 e segg.).