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Rappresentanza in caso di provvedimenti medici

Se l'interessato non ha costituito un mandato precauzionale o non ha redatto direttive sufficientemente chiare, il diritto di protezione riconosce ai congiunti il diritto di acconsentire o di rifiutare a provvedimenti medici, siano essi ambulatoriali o stazionari, in nome della persona incapace di discernimento, (art. 377 CC). Si tratta di definire, in collaborazione con il medico, il trattamento necessario e un piano terapeutico.

L'ordine di rappresentanza è il seguente (art. 378):

  • persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale (se il mandato lo prevede espressamente);
  • curatore con diritto di rappresentanza in ambito medico;
  • coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica o presta regolare assistenza all'incapace;
  • persona che vive in comunione domestica e presta regolare assistenza all'incapace;
  • i discendenti, se prestano regolare assistenza all'incapace;
  • genitori, se prestano regolare assistenza all'incapace;
  • fratelli e sorelle, se prestano particolare assistenza all'incapace.

Spetta al medico determinare l'identità del rappresentante. Se più persone hanno un diritto di rappresentanza di stesso rango, il medico può in buona fede presumere che agiscano di comune accordo (art. 378 CC).

I rappresentanti non hanno un obbligo di accettazione.

In situazioni di urgenza il medico prende naturalmente i necessari provvedimenti, tenuto conto degli interessi della persona incapace di discernimento e della sua presumibile volontà (art. 379 CC).

Il personale medico può rivolgersi all'autorità di protezione degli adulti qualora, senza validi motivi, sia negato il consenso a un intervento benefico per la salute del paziente (art. 381 CC). L'intervento dell'autorità di protezione è inoltre dato se non c'è rappresentante, se c'è incertezza su chi ha il potere di rappresentanza, se i pareri dei rappresentanti divergono o se gli interessi dell'incapace sono esposti a pericolo.

L'autorità può in tal caso conferire il diritto alla persona più adatta, senza essere legata dall'ordine degli aventi diritto, o può istituire una curatela (art. 381 CC).

Per il trattamento in caso di turbe psichiche valgono le disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza (art. 380 CC), la rappresentanza in questo ambito è esclusa.

La responsabilità dei rappresentanti è retta dalle disposizioni sul mandato (art. 394 e segg. CO).