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Parità nella vita professionale

Divieto di molestie sessuali (art. 4 LPar)

In un apposito articolo (art. 4), la Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) specifica che la molestia sessuale sul posto di lavoro costituisce una discriminazione e che, in quanto tale, è inammissibile.

Il datore di lavoro è dunque responsabile del clima di lavoro all'interno della sua azienda e può essere chiamato a rispondere davanti al giudice se non ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire simili comportamenti o per porvi fine. Egli è dunque responsabile anche se non è lui stesso il molestatore e la vittima può chiedergli il versamento di un'indennità.