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Durata del lavoro e del riposo

Lavoro continuo

Basi legali

Lavoro continuo

Legge sul lavoro (LL)  Art. 24
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)  Art.  36, 37, 38, 39

Lavoro fornito a squadre 24 ore su 24, sette giorni su sette, composto da più squadre dove ogni singolo lavoratore, in linea di principio, partecipa a tutte le squadre.

Giorni di riposo
61 giorni di riposo settimanale per anno civile, di almeno 35 ore consecutive dei quali almeno 26 devono cadere in domenica ed includere il periodo 06.00/16.00
Possibile riduzione dei giorni di riposo (che cadono di domenica) se domenica comprende il periodo che va dal sabato alle 23.00 alle 23.00 della domenica:

  • 17 giorni se la durata del lavoro giornaliero non supera le 8 ore
  • 13 giorni se oltre alla condizione delle 8 ore la durata settimanale non supera le 42 ore.

Giorni di riposo settimanali
Al più tardi dopo 3 settimane (possibile sommarlo ad altri giorni di riposo settimanali).
Periodo di riposo di 24 ore dopo un massimo di sette giorni consecutivi di lavoro.


Durata del lavoro

Nella media di 16 settimane (ecc. 20):

  • Prolungamento massimo a 52 ore per singoli periodi di 7 giorni (ecc. 60 ore).

Durata del lavoro per singolo lavoratore:

  • 9 ore su 24 nello spazio di 10 ore
  • 10 ore nello spazio di 12 ore per lavoro a due squadre fra il venerdì sera e il lunedì mattina