Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Lavoro notturno

Legge federale sul lavoro - LL

Basi legali

Lavoro notturno

Legge sul lavoro (LL)  Art. 16, 17
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)  Art. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 46

Periodo notte

La notte è il periodo compreso tra le 23.00 e le 06.00,
rispettivamente le 22.00/05.00 e 24.00/07.00 con l'accordo dei lavoratori.
Per principio il lavoro notturno è vietato.


Deroghe

  • Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.
  • Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato dal Seco, se indispensabile per motivi tecnici o economici.
  • Il lavoro notturno temporaneo è autorizzato dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, se ne è provato l'urgente bisogno.
  • Il lavoro notturno tra le 05.00 e le 06.00 e tra le 23 e le 24.00 è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno e se:
    • viene introdotto un lavoro a due squadre;
    • il carico di lavoro richiede regolarmente una durata d’esercizio di 18 ore;
    • non è richiesta più di un’ora di lavoro all’inizio o al termine del lavoro notturno;
    • possibilità di evitare il lavoro notturno

Condizioni
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore in lavoro notturno senza il suo consenso.
Lavoro giornaliero di 9 ore in uno spazio di 10 ore.
Per occupazione massima di tre notti 10 ore di lavoro in uno spazio di 12 ore.
Supplemento salariale
del 25 % per il lavoro notturno temporaneo.
Compensazione di tempo
equivalente al 10 % della durata del lavoro notturno svolto per lavoro regolare o periodico.
Visita medica / consulenza

Rotazione / Alternanza


Ulteriori misure

  • Assicurarsi che il tragitto per recarsi al lavoro sia sicuro;
  • Mettere a disposizione dei mezzi di trasporto in assenza di mezzi pubblici;
  • Garantire la possibilità di potersi preparare pasti caldi in locali idonei;
  • Sostenere i lavoratori che hanno obblighi di educazione o assistenza (persone a carico)