Periodo notte
La notte è il periodo compreso tra le 23.00 e le 06.00,
rispettivamente le 22.00/05.00 e 24.00/07.00 con l'accordo dei lavoratori.
Per principio il lavoro notturno è vietato.
Deroghe
- Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.
- Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato dal Seco, se indispensabile per motivi tecnici o economici.
- Il lavoro notturno temporaneo è autorizzato dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, se ne è provato l'urgente bisogno.
- Il lavoro notturno tra le 05.00 e le 06.00 e tra le 23 e le 24.00 è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno e se:
- viene introdotto un lavoro a due squadre;
- il carico di lavoro richiede regolarmente una durata d’esercizio di 18 ore;
- non è richiesta più di un’ora di lavoro all’inizio o al termine del lavoro notturno;
- possibilità di evitare il lavoro notturno
Condizioni
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore in lavoro notturno senza il suo consenso.
Lavoro giornaliero di 9 ore in uno spazio di 10 ore.
Per occupazione massima di tre notti 10 ore di lavoro in uno spazio di 12 ore.
Supplemento salariale del 25 % per il lavoro notturno temporaneo.
Compensazione di tempo equivalente al 10 % della durata del lavoro notturno svolto per lavoro regolare o periodico.
Visita medica / consulenza
Rotazione / Alternanza
Ulteriori misure
- Assicurarsi che il tragitto per recarsi al lavoro sia sicuro;
- Mettere a disposizione dei mezzi di trasporto in assenza di mezzi pubblici;
- Garantire la possibilità di potersi preparare pasti caldi in locali idonei;
- Sostenere i lavoratori che hanno obblighi di educazione o assistenza (persone a carico)