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Lavoro notturno

Autorizzazioni per il rilascio di permessi di lavoro

Basi legali

Autorizzazioni per il rilascio di permessi di lavoro

Legge sul lavoro (LL)  Art. 49
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)  Art. 42

Temporaneo

Lavoro notturno e domenicale
Non eccede sei mesi per impieghi di durata limitata che si svolgono durante la notte e/o durante la domenica - compresi i giorni festivi parificati alla domenica - a prescindere che tali impieghi si svolgano solo saltuariamente, siano consecutivi o ripartiti su vari mesi.
Se la durata prevista di un impiego supera inaspettatamente i sei mesi e il ritardo non è imputabile all'azienda (es. condizioni meteorologiche particolari o a un ritardo di consegna di materie prime) l'autorità cantonale può prorogare il permesso di al massimo 3 mesi.

Regolare o periodico

Lavoro notturno e domenicale
Oltre i limiti previsti per il lavoro temporaneo.