La violenza giovanile, riferita a persone di età inferiore ai 18 anni, è legata in gran parte (circa l'80% delle denunce) ai reati contro le proprietà altrui (vandalismi, graffiti, danni vari ecc.). Minore incidenza hanno i reati contro la libertà personale (minaccia, coazione ecc.), contro l'integrità sessuale (coazione sessuale, molestie sessuali, violenza carnale ecc.) o contro la vita e l'integrità della persona (omicidi, lesioni personali ecc.). La maggior parte delle denunce riguardanti minorenni è legata ai furti. Per contro la violenza grave, come nel caso di lesioni personali o omicidi, costituisce solo una piccolissima percentuale delle denunce presentate.
La Legge
Nell'ambito della violenza giovanile, dal 01.01.2008 la giustizia applica lo speciale diritto penale minorile dualistico (educativo - repressivo). Il magistrato dei minorenni è competente per la conduzione di procedimenti penali contro minori di età compresa tra 10 e 18 anni. I bambini sotto i 10 anni non sono soggetti al diritto penale minorile; se tali minori commettono reati, sono applicabili solo provvedimenti di tipo tutorio. La Magistratura dei minorenni conduce l'inchiesta penale assieme alla Polizia cantonale. Nei casi più gravi, operatori sociali accertano le condizioni sociali dei giovani e assistono l'esecuzione della pena o del provvedimento.
Contrariamente a quanto avviene per il diritto penale degli adulti, la magistratura dei minorenni è competente anche per l'esecuzione di pene e provvedimenti. Il diritto penale minorile si concentra principalmente sulla rieducazione e la reintegrazione nella società del colpevole di reato e prevede le seguenti pene: l'ammonizione, la prestazione personale (sino a 10 giorni o fino a tre mesi a partire dal 15esimo anno di età) e la privazione della libertà (condizionale o eseguibile) sino ad un anno (per colpevoli a partire dal 15esimo anno di età) o sino a quattro anni (per reati gravi commessi da giovani oltre i 16 anni).
Per quanto riguarda la responsabilità dei genitori, il diritto svizzero in materia di responsabilità sancisce il principio secondo il quale, a rispondere del danno, debba essere chiamato colui che l'ha provocato, e ciò vale anche per i soggetti minorenni. I genitori o gli adulti responsabili dei giovani, rispondono invece ai sensi del Codice civile (art. 333 CC) e della legislazione in materia, quando hanno violato i loro obblighi genitoriali di sorveglianza. L'applicazione nel caso concreto di questo principio è a discrezione dell'autorità del giudice.