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La legge

Articoli estratti dal Codice penale svizzero

Art. 197 (Pornografia)

Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con la detenzione o con la multa.
 
Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.
Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
 
Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con la detenzione o con la multa. Gli oggetti sono confiscati.

3. bis . 153 Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa. Gli oggetti sono confiscati.
 
Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della detenzione e della multa.
 
Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1–3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

 
Art. 187 (Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. Atti sessuali con fanciulli)

Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
 
L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
 
Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
 
La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.